ENERGIE RINNOVABILI APPROVATO IL TIAD (NUOVO TESTO INTEGRATO SULL’AUTOCONSUMO DIFFUSO)

ENERGIE RINNOVABILI APPROVATO IL TIAD (NUOVO TESTO INTEGRATO SULL’AUTOCONSUMO DIFFUSO)

A cura di Codacons Lazio,

L’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), il 4 gennaio ha approvato il nuovo Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso per edifici, condomini e comunità energetiche (https://www.arera.it/allegati/docs/22/727-22alla.pdf ), la cui applicazione è prevista per il 1° marzo prossimo, in concomitanza con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sui nuovi incentivi statali per il passaggio alle fonti rinnovabili .
Il provvedimento va a completare un quadro regolatorio, in applicazione alla disciplina transitoria vigente dal 2020, e in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21, relativamente alla valorizzazione dell’autoconsumo.

Il TIAD va infatti a regolamentare tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso, come i gruppi che agiscono in edifici e in condomini e che superano i 200 kW di energia, fornendo il quadro generale delle regole che contribuiranno a rispondere alle sfide della transizione energetica grazie alla diffusione degli impianti fotovoltaici e di conseguenza alla riduzione della spesa energetica per i consumatori. Dal 1°marzo le configurazioni per l’autoconsumo collettivo, ossia l’insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio, e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD.

Il fatto di confluire nel testo unico non cambia lo stato in essere delle due realtà, ma consentirà alle comunità energetiche di estendersi all’interno di un’area più vasta e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, ad oggi esclusi dalla normativa in materia di autoconsumo e suscettibili di essere gravati dalla tassa sugli extraprofitti. I consumatori, ma non solo, oggi potranno unirsi e associarsi tra di loro, con esercenti o
amministrazioni, per produrre e condividere l’elettricità necessaria al proprio fabbisogno grazie al
fotovoltaico, ad esempio.

Un’opportunità che viene remunerata dal GSE, Gestore Servizi Energetici, a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione. E se da un lato il Gestore ha provveduto a definire le regole tecniche per l’accesso ai contributi, dall’altro l’ARERA ha curato le modalità procedurali e di erogazione del servizio, compresi gli adempimenti in capo al GSE. Tutta la regolamentazione al riguardo, è confluita appunto nel TIAD, che definisce il tipo di configurazioni, intese come impianti, ammissibili e per ognuna di esse i requisiti per accedere al servizio di valorizzazione da parte del GSE. Il TIAD è quindi rivolto ai gruppi di autoconsumo e comunità energetica, che agiscono appunto collettivamente.

Per poter accedere al servizio, i producer, ossia i consumatori che producono energia grazie al servizio di autoconsumo, devono essere titolari almeno di un punto di connessione all’interno dell’edificio o del condominio e devono agire collettivamente. La partecipazione alla configurazione prevista dal TIAD è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili a patto che i punti di connessione siano ubicati nella stessa zona di mercato (lo stesso quartiere o isolato a seconda della potenza dell’impianto e quindi della grandezza del gruppo di autoconsumo).

L’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti entrati in esercizio successivamente al 15 dicembre 2021 o da impianti precedenti ma con una potenza totale non superiore al limite del 30% della potenza complessiva che fa capo al gruppo di autoconsumo. E’ possibile quindi creare delle comunità energetiche dei cittadini, finalizzate ad offrire ai propri membri benefici ambientali, economici a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari come accade per i grandi fornitori di energia rinnovabile. Il TIAD, inoltre, permette a tutti i clienti finali, appartenenti ai gruppi di autoconsumo o alle comunità energetiche, di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia, indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo.

I gruppi di autoconsumo, le comunità energetiche dei cittadini e le comunità energetiche rinnovabili, rappresentano una grossa opportunità, non solo per gli aumenti esponenziali dei costi dell’energia a cui non solo i cittadini, ma anche le imprese e le amministrazioni locali sono state sottoposte negli ultimi mesi, mentre grazie a queste modalità di autoproduzione di energia si possono pressoché azzerare i costi, ma anche dal punto di vista ambientale, con la riduzione costante di Co2 nell’ambiente. E’ infatti di fondamentale importanza riflettere sulla fatto che l’implementazione dei gruppi di autoconsumo e delle comunità energetiche su tutto il territorio
nazionale potrebbe contribuire sensibilmente alla riqualificazione ambientale del territorio, e alla valorizzazione anche degli immobili che così evolverebbero la loro funzione, non assolvendo più solamente alla funziona abitativa o a quella di investimento rifugio per eccellenza, ma diventando fonte di ricchezza, di autonomia e di efficienza energetica. Il cittadino che vuole aderire ad un gruppo di autoconsumo o ad una comunità energetica nel proprio quartiere e paese può contattare il GSE o visitare la pagina dedicata sul sito del Gestore.

 

 

 

Il risveglio dal lungo sonno

Il risveglio dal lungo sonno

A cura di Assoutenti,

Oltre 20 anni fa furono elaborate molte espansioni della rete tranviaria di Roma, che avrebbero apportato un enorme beneficio alla mobilità. Non si fece nulla. Abbiamo dormito per 20 anni.

Finalmente qualcosa sta per cambiare. Per 20 anni abbiamo tenuto duro, abbiamo impedito che le varie ipotesi tramviarie cadessero nel dimenticatoio, abbiamo lottato contro chi voleva definitivamente affossarle.

Assoutenti Lazio, insieme a UTP, ha inviato ben 38 proposte per Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Molte sono state recepite. E finalmente si fa qualcosa. Che cosa accade ora? Una guida per i cittadini. Partono finalmente i progetti dormienti da 20 anni e più. Quattro linee sono in corso.

È stato pubblicato il bando di gara per la progettazione di 3 linee tranviarie del Piano Urban della Mobilità Sostenibile (PUMS). La procedura competitiva n° 9 del 2022 è stata pubblicato a fine dicembre 2022.

L’oggetto dell’appalto riguarda i servizi di progettazione di 3 linee tranviarie previste dal PUMS di Roma Capitale e di un deposito tranviario ed è suddiviso in tre lotti.

Si prevede:
* Acquisto di 121 nuovi tram
* Tramvia Tiburtina: si tratta di un breve tronco dal Verano alla Stazione Tiburtina. A dispetto della sua brevità, va ad allacciare alla rete tranviaria la seconda stazione ferroviaria di Roma, importante nodo anche per l’Alta Velocità e per le autolinee a lunga percorrenza. Sull’impianto verranno istituiti (anzi ripristinati) diversi servizi con varie destinazione della città, utilizzando binari già esistenti.

La linea c’era, era stata “temporaneamente” sospesa per i lavori di costruzione degli svincoli della Tangenziale Est (gli stessi che ora vanno in demolizione) e poi smantellata nel 1998, in pieno rilancio del tram, per vetustà. Ora è stata sbloccata la riapertura.

* Tramvia Togliatti. Un percorso tangenziale completamente nuovo, previsto fin dagli anni 50. Collega Ponte Mammolo con Piazza di Cinecittà. La stessa arteria stradale fu costruita con lo spazio già predisposto per i binari. Erano stati ipotizzati prolungamenti a nord e a sud, in fasi ulteriori; ma i più lunghi tempi necessari per essi non possono ritardare la realizzazione di questa tratta.

* Termini-Giardinetti-Tor Vergata. Si tratta in realtà di una linea esistente, la Ferrovia Roma- Giardinetti, riportata a Piazza dei Cinquecento da una parte, e prolungata a Tor Vergata dall’altra. I lavori sulla tratta esistente sarebbero anche più semplici e più veloci di quelli attualmente in corso per la manutenzione straordinaria della linea 8. Senonché le complicazioni derivano da innumerevoli vincoli, lacci, lacciuoli e formalismi frapposti da vari gruppi e centri di interesse che vorrebbero viceversa l’eliminazione della linea e lo smantellamento totale.

* TVA (Termini-Vaticano-Aurelio) Segue un percorso amministrativo separato, in quanto concorrono diversi finanziamenti sulle varie tratte. Attraversa l’intero centro storico lungo Via Nazionale e Corso Vittorio Emanuele II. Triplicherà la capacità di trasporto degli attuali 40 e 64, linee notoriamente sovraffollate ed insufficienti. L’Università La Sapienza è stata incaricata di studiare il riordino dell’arredo urbano lungo tutta la linea, trattandosi di intervento di forte riqualificazione. Fra le questioni sul tavolo, anche la posizione dei binari, fra tre opzioni proposte per ciascuna delle arterie interessate. (A nostro avviso, la più semplice è ricollocare i binari
nell’originaria posizione che avevano fino al 1929, al centro della strada).

Riteniamo necessaria anche la presenza dei fili dell’alimentazione elettrica sull’intera linea (come peraltro previsto nel 1999), evitando la necessità di rotabili eccessivamente pesanti per l’inutile peso morto delle
batterie (e senza dimenticare i pessimi risultati del tratto “senza fili” del filobus 90 tra Porta Pia e Termini).

A questi “lavori in corso”, si devono aggiungere ulteriori azioni dell’amministrazione comunale.
L’assessore Eugenio Patanè, nel corso di alcuni incontri, ci ha comunicato che si sta occupando anche di due problemi “a monte”:

* I depositi tranviari, propedeutici alla realizzazione di espansioni di rete, necessari per ricoverare un maggior numero di vetture. Sono state individuate varie aree.
* Le competenze professionali. Gli esperti di progettazione e di costruzione di linee tramviarie sono andati tutti in pensione e non sono stati rimpiazzati. Occorre ricostituire queste figure professionali.

A queste linee ormai di fase di realizzazione, seguono altri otto tronchi, per i quali in seguito a bando di gara è stato conferito appalto per la progettazione preliminare.
* Proseguimento della Tramvia Tiburtina fino a Ponte Mammolo.
* Prolungamento dell’attuale linea 2 da Piazza Mancini a Vigna Clara (Stazione FS)
* Linea su Viale Angelico, con due rami, per il Ponte della Musica fino all’Auditorium e per
Piazzale Clodio.
* Due nuovi tronchi in zona Tor Vergata, in prosecuzione della Termini-Tor Vergata
* Tram Marconi. Purtroppo in ritardo per vari problemi insorti, tra cui il ricorso al TAR di due
distributori di benzina.
* Linea trasversale San Paolo-Cinecittà. Appare piuttosto difficoltosa, anche in considerazione
dell’attraversamento del Parco all’Appia Antica. Al momento non c’è neppure un tracciato
definito.

Assoutenti Lazio esprime la massima soddisfazione per la ripartenza dei programmi tranviari dopo un lungo ed ingiustificato fermo, ed auspica l’integrale e veloce realizzazione di tutto quanto, senza nuovi intoppi; vigilerà sullo svolgimento dei lavori, contrastando anche tentativi di disturbo.

Nel contempo, Assoutenti Lazio invita ad avviare al più presto anche la terza fase delle linee già previste dal PUMS e concretamente individuate. Prima si comincia, prima si arriva.* L’importante collegamento lungo Via Cavour e un tratto di Via dei Fori Imperiali. Indispensabile
per la riqualificazione ed una vera pedonalizzazione dei Fori, ma nel contempo senza
penalizzare il trasporto pubblico. E necessario per poter eliminare gli autobus dalla parte più
delicata di Roma.
* Il Raccordo Lodi, per alleggerire e decongestionare Porta Maggiore, ora punto di passaggio
obbligato per l’intera rete
* La linea del Lungotevere, già studiata dall’urbanista Italo Insolera
* La linea 23 su Via Ostiense
* La linea su Corso Italia, utilizzando tutte le esistenti corsie riservate del 490.
* Il prolungamento Termini-Università
* Prolungamenti 8 a Bravetta, 14 a Tor Sapienza e 5 a Piazza delle Camelie.
E come ulteriore “problema a monte” indichiamo la necessità di ridurre drasticamente i tempi di approvazione e realizzazione di queste fondamentali infrastrutture.

Cos’è lo spam e come difendersi

Cos’è lo spam e come difendersi

A cura di MDC Lazio,

Cos’è lo Spam? 

Molto spesso sentiamo parlare di spam, ma nel dettaglio che cos’è? Per spam o spamming si intende l’invio di comunicazioni non richieste, tramite operatore o con modalità automatizzate, (via telefono, e-mail, social network) senza che il destinatario abbia ricevuto un’informativa sul trattamento dei dati personali o abbia prestato il consenso a ricevere messaggi.

Lo spammer, colui che invia lo spam utilizza riferimenti (e-mail, numeri telefonici, ecc.) per l'invio di messaggi promozionali spesso raccolti in modo non lecito o in maniera automatica via Internet, facendo invii massivi a caso ad indirizzi e-mail basati sull’uso di nomi comuni. Scopo dello spamming è veicolare messaggi pubblicitari, ma molte volte si può assistere a dei tentativi di truffa, come il phishing.

Come riconoscerlo?

Ci sono alcune cose su cui bisogna prestare attenzione per evitare delle conseguenze spiacevoli
Un primo segnale può essere rintracciabile nell’oggetto delle e-mail. Ad esempio, spesso hanno un
messaggio di presunta vincita, un contenuto ambiguo o suggeriscono delle possibilità di risparmio.
Il secondo passo è il testo del messaggio, spesso si tratta di messaggi incoerenti, sconclusionati o
sgrammaticati. Inoltre, bisogna porre l’attenzione anche al mittente del messaggio, molte volte ricalca su
indirizzi e-mail esistenti ma con caselle e-mail sconosciute

Due nuove tipologie di Spam

Il Social Spam
Ad oggi si sta diffondendo il fenomeno del “social spam”, pratica che consiste nell’inviare, senza il
consenso, messaggi di marketing attraverso le reti social.
L’enorme diffusione di questa azione è stata favorita dell’estrema semplicità nel rintracciare dati personali
attraverso i social media, nonché dalla minore attenzione che gli utenti hanno durante l’utilizzo di queste
piattaforme e dalla difficoltà nel porre, tra le impostazioni, un filtro automatico di protezione.

La comunicazione virale
Un’altra nuovissima tipologia di spam sfrutta il concetto di comunicazione virale che, comunemente si
fonda sulla capacità comunicativa di pochi soggetti di trasmettere un messaggio ad un elevato numero di
utenti, ma in questo caso, sfruttando sistemi automatizzati e una struttura di ricompense/premi, incentiva
l’inoltro massivo del messaggio ricevuto.

Dieci consigli per evitare lo spamming

  • 1: bisogna diffondere con prudenza e attenzione il proprio indirizzo e-mail, numero di cellulare e qualsiasi
    altro contatto personale
    2: evitare di rendere eccessivamente pubblico il proprio indirizzo e-mail
    3: leggere sempre con attenzione le regole privacy e le condizioni d'uso del servizio
    4: non cliccare su link, e su collegamenti ipertestuali inseriti nel corpo del testo o aprire ed eseguire
    eventuali allegati
  • 5: scaricare periodicamente gli aggiornamenti e installare un programma antivirus che offra anche una
    protezione anti-spam
    6: sui social network controlla le impostazioni privacy del tuo account eventualmente limitando la visibilità
    del tuo profilo
    7: utilizzare la funzione “di blocco” per i soggetti che inviano messaggi indesiderati
    8: non accettare richieste d’amicizia da persone sconosciute
    9: evitare di rendere pubblico sulla tua pagina il numero di cellulare
    10: prendere in considerazione di utilizzare più indirizzi e-mail per le tue varie esigenze.

Esistono delle Leggi e normativa contro lo Spam?

L’Unione Europea, con l’articolo 13 della Direttiva 2002/58/CE, è intervenuta sulla tutela della riservatezza
dei dati personali e sulle comunicazioni commerciali tramite e-mail e SMS. Ha introdotto il principio
dell’opt-in, ossia la preventiva autorizzazione dei destinatari a ricevere le comunicazioni commerciali via e-
mail e SMS.
In Italia a parlare dello spamming come reato ai fini di profitto era stato già il Garante della Privacy, con il
provvedimento del 3 settembre 2003.
A suggellare le regole sono state le “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam”
del 4 luglio 2013, sempre del Garante della Privacy.
Lo scopo è stato proprio quello di arginare il marketing selvaggio e favorire pratiche commerciali “amiche”
di utenti e consumatori.

Pagamenti digitali e prodotti contraffatti

Pagamenti digitali e prodotti contraffatti

A cura di Adusbef, 

Nell’ ultimo periodo assistiamo a un notevole sviluppo del commercio online e dei pagamenti digitali; un abbrivio a queste pratiche è sicuramente stato dato dalla pandemia da Covid19 e negli anni a venire il ricorso a strumenti tecnologici e digitali per effettuare acquisti sarà sempre più frequente e rivoluzionerà il mercato sempre di più.

L’ evoluzione delle modalità di acquisto e dei sistemi di pagamento ha un legame anche con la purtroppo sempre frequente contraffazione dei prodotti. Facilmente infatti sui siti di e-commerce si possono trovare prodotti contraffatti; il fenomeno è di grande portata in quanto riguarda sia le piattaforme digitali di commercio elettronico, sia anche i social network, che vengono ormai utilizzati anche come piattaforme di acquisto e vendita.

Come sappiamo, i prodotti contraffatti violano i diritti di proprietà industriale e causano molteplici danni alle imprese, ai consumatori e all’ intero sistema economico-sociale. E’ quindi quanto mai necessario combattere questa piaga; gli strumenti adatti per la lotta alla contraffazione possono passare anche attraverso le tecnologie digitali, i siti di e-commerce e i prestatori di servizi di pagamento. A questo proposito le grandi piattaforme di e-commerce e i principali prestatori di servizi di pagamento adottano una policy per la tutela della proprietà industriale.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) è presente una sezione all’ interno della quale è possibile consultare le policy per la tutela della proprietà industriale.

In particolare, i prestatori dei servizi di pagamento e le principali piattaforme di e-commerce mettono a diposizione dei titolari dei diritti di proprietà industriale degli strumenti gratuiti per segnalare le inserzioni di prodotti sospetti di contraffazione e chiederne la rimozione (procedura di notice and take down).
Visitando il link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/lotta-alla-contraffazione/tutela-dei-diritti-di-pi/leggi-il-focus-dedicato-alla-tutela- della-proprieta-intellettuale-on-line è possibile approfondire la tematica degli strumenti messi a disposizione per la difesa della proprietà industriale che, in sintesi, si possono classificare in:
– sistemi di notifica;
– programmi di protezione della proprietà industriale;
– contact point.

Entrando nello specifico delle azioni poste in essere dai principali prestatori di servizi di pagamento, sia Mastercard che PayPal mettono a disposizione dei titolari di diritti di proprietà industriale modulistica online e indirizzi e-mail attraverso i quali è possibile inviare segnalazioni nel caso in cui si ritenga che un sito che utilizza servizi di pagamento Mastercard o Paypal venda prodotti contraffatti.

Particolare attenzione va data anche all’ acquisto di prodotti sui social network, che ultimamente stanno diventando anche “vetrine” e “negozi” virtuali. A questo proposito anche Facebook, Instagram e TikTok hanno adottato policy e strumenti per la tutela della proprietà industriale che consentono di segnalare le violazioni.

Le policy di tutela dei diritti di proprietà industriale sono molto importanti in quanto non soltanto tutelano le imprese, ma anche i consumatori, che spesso inconsapevolmente possono imbattersi in siti di e-commerce scorretti e poco affidabili.

E’ molto importante, quindi, che il consumatore faccia attenzione ai siti ai quali si rivolge per fare shopping online; la prima cosa a cui stare attenti è il prezzo: se un prodotto viene venduto a un prezzo stracciato è molto probabile che sia contraffatto; inoltre, bisogna diffidare di siti all’ interno dei quali non sono indicati contatti telefonici, e-mail e che non recano denominazione, ragione sociale e sede legale del venditore.

Prescrizione bollette luce, gas e servizio idrico

Prescrizione bollette luce, gas e servizio idrico

a cura di Codacons Lazio,

Con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (art. 1, commi da 4 a 10) il legislatore ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico le bollette si prescrivono in due
anni, quindi:

• Per l’energia elettrica si prescrivono in due anni sole le fatture con scadenza successiva
al 1° marzo 2018;
• Per il settore gas si prescrivono le fatture emesse dal 1° gennaio 2019;
• Per la fornitura idrica si prescrivono le fatture emesse dal 1° gennaio 2020.

Come si calcola la prescrizione? Il giorno in cui si inizia a calcolare il termine di prescrizione è quello successivo alla data di scadenza della bolletta. Il giorno finale si considera nel calcolo. Se il termine di prescrizione scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo. Nella versione iniziale della norma, era previsto che se la morosità dipendeva dal consumatore, la prescrizione ritornava ad essere quinquennale, fortunatamente l’articolo della norma che stabiliva ciò è stato abrogato.

In seguito all’emanazione della norma, infatti, vi sono stati poi una serie di interventi regolatori
dell’ ARERA -Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha imposto regole sempre più stringenti nei confronti delle società che gestiscono la fornitura di elettricità, gas e acqua e di conseguenza maggiormente a tutela del consumatore,.

In seguito all’emanazione della legge di bilancio 2020, ad esempio, con la consultazione
422/2019/R/IDR, l’Arera ha illustrato i propri orientamenti in tema di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, stabilendo che in ogni caso; la prescrizione può essere eccepita sia quando i ritardi di fatturazione sono dovuti al consumatore, e in alcuni casi, anche per gli importi fatturati relativi ai consumi più vecchi di 2 anni.

Nel caso di crediti più vecchi di due anni, nel momento in cui la Società esige dette somme dal
consumatore, in conformità a quanto previsto da Arera, la Società ha l’obbligo di informarlo sulla
possibilità di eccepire la prescrizione per tali importi, fornendo un modulo che faciliti la
comunicazione della volontà di avvalersi di tale diritto (da rendere disponibile anche su sito internet e negli sportelli al pubblico) e i recapiti cui inviare la richiesta.

In altre parole, per effetto della riforma della legge di bilancio 2020, la L.n.160/2019, il termine biennale di prescrizione, è stato esteso senza ulteriori deroghe alla disciplina generale dell’ istituto della prescrizione. Di conseguenza per le bollette che fatturano consumi per periodi superiori a due anni, risultano prescritte anche quando la mancata o il ritardo della fatturazione non sia imputabile all’azienda ma dipenda da presunte responsabilità del consumatore (magari non presente nel  momento in cui, a fronte di un misuratore non accessibile e non teleletto, gli incaricati dell’impresa distributrice si erano presentati per effettuare la lettura).

Nel caso in cui le aziende rifiutano di riconoscere l’intervenuta prescrizione allegando una loro
generica non responsabilità per la tardiva rilevazione del dato, ovvero limitandosi ad asserire di aver proceduto, senza buon esito, a volgere i tentativi di lettura previsti, tali rifiuti non sono giustificati, in quanto si fondano sull’ipotesi prevista dall’originario comma 5 dell’ articolo 1 della legge 205/2017, che però è stato abrogato. In questi casi la società deve restituire le somme versate in eccesso dall’utente.

Il termine di prescrizione può essere interrotto solo con una formale lettera di diffida della
società fornitrice di elettricità, gas o acqua inviata tramite raccomandata A/R o con posta
elettronica certificata. Non hanno valore legale quindi né le telefonate dei call center di recupero
crediti, né le lettere inviate con posta ordinaria, né il sollecito contenuto nella bolletta successiva.

In caso di sollecito formale, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente e
dall’inizio dal giorno successivo, per un periodo di tempo uguale (ossia due anni).
Ovviamente la prescrizione biennale delle bollette, con gli stessi termini, vale anche per i conguagli.

Per quanto riguarda le bollette telefoniche la prescrizione era fissata a cinque anni.
Sul punto è poi intervenuta la legge di bilancio 2020 modificando tale termine e adeguando anche la fatturazione telefonica ai termini di prescrizione delle fatture di luce, gas e servizio idrico. Quindi anche per le fatture riferite ai consumi di cellulari, telefoni fissi, internet e pay TV, dopo 2 anni dalla data di scadenza della fattura il consumatore non è più obbligato al pagamento, a meno che le compagnie telefoniche non lo abbiano sollecitato formalmente in quel lasso di tempo.

La CIE sostituirà lo SPID?

La CIE sostituirà lo SPID?

A cura di MDC Lazio

 

In questi ultimi mesi, si è sentito parlare spesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta di Identità Elettronica) entrambe identità digitali che utilizziamo ogni giorno per accedere ai servizi della pubblica amministrazione e non solo.

Ma qual è la differenza tra SPID e CIE?

La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani, si tratta di una vera e propria tessera dotata di un microchip e contiene i dati personali e biometrici del titolare che ne permettono l’identificazione online.

Viene rilasciata dal comune di residenza e, con il tempo, andrà a sostituire completamente tutte le vecchie carte di identità cartacee.

Lo SPID invece è l’identità digitale riconosciuta dallo Stato, che viene rilasciata da diversi identity provider, anche privati.  Per configurarlo basta l’e-mail e la password, che andranno confermate secondo le modalità stabilite da ogni identità provider (codice via sms, o impronte digitali tramite app specifica).

Ogni identità digitale, infatti, ha un “livello di sicurezza”, riconosciuto anche dall’Unione Europea, a seconda delle modalità con cui vengono rilasciate o delle informazioni necessarie per utilizzarla.

La carta d’identità elettronica al posto dello SPID: cosa cambierà?

Ad oggi, il governo vuole optare per la sostituzione dello SPID con la CIE; infatti, la carta d’identità elettronica permetterà l’accesso a tutta una serie di servizi, non soltanto forniti dalla pubblica amministrazione, diventando così “uno strumento digitale più semplice con il quale il cittadino può ancor più agevolmente accedere ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai privati”.

L’obiettivo è quello di rilasciare la CIE da remoto in 24 ore a costo zero e poi fare una migrazione da SPID a CIE attraverso una «transizione negoziata» che coinvolga anche i gestori privati di identità digitali, in linea con le regole e gli standard europei. Inoltre, tra le novità introdotte dal provvedimento, l’accesso sarà regolato attraverso tre livelli di autenticazione informatica, corrispondenti a 1 (normale), 2 (significativo) 3 (elevato), per l’utilizzo in sicurezza della propria identità digitale in base alle richieste dei fornitori di servizi.

Come richiedere la CIE?

La Carta d’identità elettronica può essere richiesta alla scadenza della propria carta d’identità (a partire dal centottantesimo giorno dalla data di scadenza) o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di residenza o di dimora.

Per i Comuni che hanno attivato il servizio di prenotazione messo a disposizione sul portale del Ministero dell’Interno è possibile verificare online la disponibilità e fissare un appuntamento. Ove ciò non sarà possibile si dovrà contattare l’ufficio dedicato dell’amministrazione locale.

La CIE verrà spedita direttamente al cittadino che la riceverà, presso il recapito fornito al Comune, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. La validità varia a seconda all’età del titolare ed è di:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni.

Il rilascio della carta d’identità elettronica ha un costo fisso di 16,79 euro oltre ai diritti fissi e di segreteria, qualora previsti, stabiliti da ciascun Comune, comprese le spese di spedizione.

Il cittadino in possesso della CIE, che ha associato alla propria identità digitale un indirizzo di posta elettronica o un numero di telefonia mobile, potrà anche recuperare online il codice apposito (PUK), senza doversi recare allo sportello del Comune.

La CIE mantiene inoltre la funzionalità di potere firmare un documento digitale attraverso una firma elettronica avanzata (FEA) sia nel contesto della Pubblica Amministrazione che tra privati.

Altro aspetto di rilievo riguarda l’accesso ai servizi in rete da parte dei minorenni, che come chiarito dal Viminale sarà gestito dal CIEId Server in modo da agevolare il controllo genitoriale.

Questo cambiamento avrà luogo? Al momento una decisione ancora non è stata presa e quindi bisognerà aspettare le nuove valutazioni del governo per un’unica identità digitale.

Link utili

https://www.intesa.it/che-differenza-tra-cie-e-spid/

https://quifinanza.it/pubblica-amministrazione/video/carta-identita-elettronica-puo-sostituire-spid-cosa-cambia/

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