Immobili e Bonus Fiscali 2021 – Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare

Immobili e Bonus Fiscali 2021 – Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare

L’emergenza Covid ha imposto l’adozione di numerosi interventi a sostegno dell’economia. I lunghi mesi di lockdown e una ripresa che sembra ancora lenta hanno spinto il Governo a introdurre nuovi aiuti economici per fronteggiare la crisi in corso, adottando anche nuove misure per il rilancio del mercato immobiliare italiano.

Nel tentativo di districarsi tra conferme di bonus già esistenti e nuovi strumenti di sostegno, il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei consumatori  (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno elaborato una nuova guida focalizzata sui bonus fiscali inerenti la “casa” per orientare i cittadini in una vera e propria “giungla” normativa.

Scarica la guida

 

Nuova pioggia di cartelle di pagamento in arrivo da gennaio 2021, con la ripresa delle attività della riscossione

Nuova pioggia di cartelle di pagamento in arrivo da gennaio 2021, con la ripresa delle attività della riscossione

Pioggia di cartelle in arrivo per i contribuenti italiani

A partire dal 1^ Gennaio 2021 riprenderanno le attività esecutive e di riscossione dei crediti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, precedentemente sospese dai c.d. Decreti Covid-19 (Decreto “Cura Italia”, “Decreto Rilancio”, il “Decreto Agosto”, il Decreto Legge n. 125/2020 e il “Decreto Ristori-quater”).

In particolare, con detti provvedimenti il Governo, al fine di non gravare ulteriormente sulle finanze degli italiani, già duramente colpite dai provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria, aveva tra l’altro disposto la sospensione, sino al 31 dicembre 2020:

  • dei termini di pagamento dei debiti tributari e non tributari derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS, già notificate a marzo 2020 e in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020;
  • delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, avvisi di addebito e delle altre attività di recupero, esecutive e cautelari (pignoramenti, iscrizioni ipotecarie, fermo amministrativo del veicolo etc);
  • degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, effettuati prima del 19 maggio 2020: dal 1^ gennaio 2021,  si riattiverà l’obbligo del terzo pignorato (banca, datore di lavoro etc;) di trattenere le somme pignorate, rendendole indisponibili al debitore, e di versarle direttamente in favore dell’Agente della riscossione.

Con la ripresa delle attività di riscossione, previste a partire da gennaio 2021 – salvo ulteriori proroghe del periodo di sospensione – appare utile ricordare quali sono gli strumenti di cui può valersi il cittadino/contribuente (e i termini essenziali entro i quali è possibile attivarli, a pena di decadenza) per difendersi dalle cartelle e dagli atti della riscossione, qualora rechino richieste di pagamento per importi errati o comunque non dovuti, in tutto o in parte.

I rimedi esperibili avverso gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento

I rimedi esperibili per fa valere errori o altri motivi di inesistenza delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e di accertamento, nonché dei pignoramenti e degli altri atti della riscossione in genere, sono principalmente costituiti dal ricorso al Giudice competente per materia (Giudice di Pace, Commissioni Tributarie, Tribunale Ordinario) e dal ricorso o istanza di riesame in via amministrativa, da presentare all’Ente Creditore o all’Agente della Riscossione che ha notificato l’atto.

Il Giudice competente e il soggetto cui presentare l’istanza in via amministrativa sono generalmente indicati in calce all’atto notificato ma, per i casi dubbi (si pensi, tra gli altri, alle cartelle di pagamento relative a crediti di Enti diversi), è comunque sempre opportuno e consigliabile consultare un professionista qualificato.

La differenza principale tra ricorso al Giudice competente e l’istanza di autotutela è che l’istanza proposta in via amministrativa, salvo alcuni casi tassativamente previsti dalla legge (quali il ricorso al Prefetto avverso le multe per violazioni al codice della strada o l’accertamento con adesione e il reclamo-mediazione per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate), non obbliga l’Amministrazione di competenza a rispondere all’istanza e non sospende il termine per proporre il ricorso al Giudice.

Pertanto, in caso di mancata risposta dell’Amministrazione competente, il cittadino/contribuente sarà comunque tenuto a presentare anche ricorso al Giudice entro i termini stabiliti dalla legge, per denunciare eventuali errori dell’atto e non incorrere nelle gravi decadenze di cui subito si dirà.

 

Quali sono i termini per proporre ricorso al Giudice?

Qualora si riceva una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un avviso di accertamento di sanzioni e tributi, occorre innanzitutto tenere a mente che eventuali errori o motivi di inesistenza del debito (si pensi, ad esempio, a un verbale di contestazione di violazioni del codice della strada che manchi totalmente dell’indicazione della targa del veicolo o dell’infrazione commessa o, ancora, ad avvisi di liquidazione della tariffa sui rifiuti, per metrature superiori a quelle delle proprio immobile), potranno essere denunciati dal contribuente solo entro un periodo di tempo limitato, che decorre dalla data di notifica dell’atto e, in genere, coincide con il termine per presentare ricorso al Giudice. Decorso inutilmente tale periodo, l’atto notificato diverrà definitivo e, salvo casi eccezionali, non sarà più possibile far valere gli errori relativi alla sussistenza della violazione o del tributo in un momento successivo. Gli atti notificati successivamente per riscuotere gli importi dovuti in base a un avviso di accertamento o addebito o a una cartella divenuti definitivi, possono infatti essere contestati e annullati solo per i c.d. “vizi propri” (vizi di forma dell’atto notificato o di procedura), salvo riuscire a dimostrare che la cartella o l’avviso precedente, non erano stati ricevuti per errori di notifica imputabili all’Ente Creditore o all’Agente della Riscossione.

I termini stabiliti dalla legge per presentare ricorso al Giudice sono piuttosto brevi e variano a seconda della materia e del tipo di atto impugnato e sono:

– di 20 o 40 giorni per il ricorso al Tribunale Ordinario avverso gli avvisi di addebito INPS;

– di 30 o 60 giorni per il ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale, in caso di verbali o cartelle di pagamento relative a multe per violazioni del codice della strada;

– di 60 giorni per gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento e gli altri atti cautelari e della riscossione, relativi a tributi di competenza delle Commissioni Tributarie.

È dunque facile comprendere come sia di fondamentale importanza che il cittadino/contribuente si attivi subito dopo la notifica dell’atto per individuare eventuali errori e valutare i rimedi più idonei da attivare nel caso concreto.

 

Da quando decorrono i termini per presentare ricorso? Cosa si intende per data di notifica dell’atto?

I termini per la presentazione del ricorso al Giudice decorrono dalla data di notifica dell’atto e, cioè, della sua “ricezione” da parte del cittadino/contribuente. Ma cosa si intende per “ricezione”? Al riguardo occorre operare una distinzione:

  • per gli atti notificati a mezzo del servizio postale, la data di notifica coincide con quella in cui il postino consegna materialmente l’atto al destinatario o, qualora il destinatario sia assente, dalla data in cui il cittadino/contribuente ritira l’atto dall’Ufficio postale. Con riferimento a quest’ultimo caso, vi sono ancora molte persone che, dopo aver trovato nella cassetta delle lettere il noto avviso di giacenza di una raccomandata loro diretta, non la ritirano nell’erronea convinzione che la giacenza equivalga a mancata notifica. Nulla di più sbagliato!! La legge infatti, al fine di evitare che le attività di riscossione siano bloccate dall’inerzia di chi dolosamente cerca di rendersi irreperibile ai creditori, stabilisce che la notifica si abbia comunque per eseguita dopo che siano decorsi 10 giorni dal deposito dell’atto presso l’Ufficio postale. Non ritirare l’atto, pertanto, danneggia esclusivamente il debitore che, non ritirandolo, non si accorgerà degli eventuali errori che potrebbero determinarne l’annullamento e che possono essere fatti valere solo entro i termini di proposizione del ricorso.
  • Per gli atti notificati a mezzo pec: la data di notifica coincide con quello di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, indipendentemente dalla data in cui quest’ultimo abbia visualizzato il messaggio.

 

Cosa fare se sono già scaduti i termini del ricorso?

Come sopra precisato, qualora l’atto non venga impugnato per tempo, non sarà possibile far valere i vizi dell’atto stesso in un momento successivo davanti al Giudice. Tuttavia anche in tal caso non tutto è perduto: sarà infatti sempre possibile presentare l’istanza di autotutela in via amministrativa. Alcuni Enti creditori talvolta annullano gli atti anche dopo che siano divenuti definitivi, qualora vi siano vizi o errori evidenti.

Laddove anche questa strada non risulti percorribile o non produca risultati, e le somme risultino dovute, sarà possibile optare per un piano di rateizzazione del debito o, qualora il cittadino/contribuente non abbia disponibilità e ne ricorrano i presupposti, per una procedura di esdebitazione previste dalla L. n. 3/2012.

SALUTE IN TOUR: Campagna di formazione e di sensibilizzazione per i Diritti sanitari e le Dipendenze

SALUTE IN TOUR: Campagna di formazione e di sensibilizzazione per i Diritti sanitari e le Dipendenze

Un progetto di MDC Lazio e di Assoconsum Regionale Lazio.

 

Il progetto “SALUTE IN TOUR”, Progetto finanziato dalla Regione Lazio – Determinazione Dirigenziale G18535 del 23/12/2019, si pone come tematiche da trattare:
1. i diritti sanitari (intesi come diritto alla tutela della salute, ex art. 32 della Costituzione Italiana, ossia, come diritto alle prestazioni sanitarie, come da Linee guida per l’Elaborazione della Carta dei Servizi Sanitari delle Aziende e Strutture Sanitarie della Regione Lazio)
2. le dipendenze (con particolare riferimento alle dipendenze da droghe, alcol e gioco d’azzardo patologico sulla base anche dei dati raccolti nel Rapporto 2018 sul fenomeno delle dipendenze nel Lazio).

Lo scopo del progetto è quello di promuovere la cultura e la trasparenza delle prestazioni sanitarie e delle performance del sistema sanitario nazionale e del sistema regionale della Regione Lazio, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti sanciti nel nostro ordinamento nonché di fornire adeguata informazione sui rischi per la salute derivanti dal fenomeno delle dipendenze di alcol, droga e gap all’intera collettività.

In particolare, il progetto SALUTE IN TOUR si pone come:

  • obiettivo generale– aumentare la conoscenza nel territorio della Regione Lazio dei diritti sanitari e dei rischi derivanti dalle dipendenze:
  • obiettivo specifico – formare ed informare il target individuato sui diritti sanitari e sui rischi derivanti dalle dipendenze.

Il progetto SALUTE IN TOUR prevede la realizzazione delle seguenti attività:

  • 5 giornate formative sui temi prescelti, della durata di 4 ore, da svolgere nei mesi di maggio-giugno 2020
  • Campagna di sensibilizzazione e di informazione sugli eventi formativi
  • Campana di sensibilizzazione e di informazione sui temi prescelti mediante attivazione di sito internet e social network dedicati
  • Monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti
  • Disseminazione dei risultati del progetto

Per la realizzazione delle attività progettuali saranno utilizzati come strumenti di comunicazione il sito web, i canali social, e 6 newsletter (5 per ogni evento formativo e 1 di fine progetto per la disseminazione dei risultati).

Gli eventi formativi verranno realizzati mediante 5 giornate in aula virtuale della durata di 4 ore ciascuna in cui verranno affrontati i temi prescelti da parte di relatori professionisti ed esperti che garantiranno, mediante una metodologia didattica interattiva con i discenti, un apprendimento rapido ed efficace.

I beneficiari del progetto si distinguono in:

  • diretti– dirigenti e consulenti convenzionati delle Associazioni dei Consumatori in ATI nonché a tutte le altre Associazioni di Consumatori e Enti del Terzo Settore ramificate nel territorio laziale, soci tesserati al MDC della Regione Lazio ed Asso-Consum Regionale Lazio, studenti universitari in materie giuridiche e sanitarie, consumatori ed utenti tra la popolazione laziale;
  • indiretti– la totalità dei soggetti (utenti) raggiunti attraverso le attività di comunicazione e di sensibilizzazione (stimati in 1000 persone).

All’esito di ogni giornata formativa verranno distribuiti questionari di gradimento e di valutazione quanti-qualitativi ai discenti.

Ai fini del monitoraggio della disseminazione e diffusione dei risultati verranno distribuiti, altresì, questionari di gradimento e di valutazione quanti-qualitativi al gruppo di lavoro delle Associazioni in ATI.

Al fine di monitorare i flussi informativi di ritorno i discenti formati saranno invitati al termine del percorso formativo a inviare segnalazioni di difformità o buone prassi riguardo le tematiche oggetto del corso. Stessa possibilità sarà data alla totalità dei soggetti raggiunti dalle attività di comunicazione e informazione.

 

 

Programma del corso

Sito internet: www.saluteintour.it

Giornata formativa – ORATORIO IN REGOLA presso CENTRO ORATORI ROMANI 18/5/2020

Giornata formativa – ORATORIO IN REGOLA presso CENTRO ORATORI ROMANI 18/5/2020

Si è svolta e conclusa oggi una giornata formativa dedicata agli oratori romani presso il COR Lab – Centro Oratori Romani.

M.D.C. Lazio ha preso parte all’evento formativo che ha riguardato principalmente:

  • il trattamento dei dati personali alla luce del GDPR, con particolare riferimento ai minori ed al trattamento dei dati nei Centri Estivi
  • i profili amministrativi ed assicurativi ed i profili di responsabilità

Una giornata ricca di interventi e di considerazioni e spunti. Ringraziamo il Centro Oratori Romani per la collaborazione.

Si rendono disponibili e scaricabili slide di approfondimento

slide cor lab_18 maggio 2019

Avviso di Sicurezza Alimentare del Ministero: formaggi SAINT- FELICIEN  e SAINT MARCELLIN

Avviso di Sicurezza Alimentare del Ministero: formaggi SAINT- FELICIEN e SAINT MARCELLIN

Il Ministero della Salute, con una nota del 3 maggio, ha divulgato la segnalazione dell’Autorità francese (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) riguardante il ritiro e richiamo dei formaggi Saint-Félicien e Saint-Marcellin della Fromagerie Alpine di Romans-sur-Isère, attraverso il sistema europeo di allerta rapido alimentare (RASFF), per l’insorgenza di casi di sondrome emolitica uremica riconducibile al consume dei formaggio francesi a latte crudo.

 

Caratteristiche del prodotto: 

  • Stabilimento FR 26 281 001 CE
  • Denominazione dei prodotti : SAINT- FELICIEN (confezioni da 180 g) e SAINT MARCELLIN (confezioni da 80 g)
  • Lotti: tutti I lotti da l 032 a l 116
  • Marchi commerciali: FROMAGERIE ALPINE, CARREFOUR, REFLET DE FRANCE, LECLERC, LIDL, AUCHAN, ROCHAMBEAU, PRINCE DES BOIS, SONNAILLES ET PREALPIN

Raccomandazioni*:

A coloro che detengono il formaggio in questione viene chiesto di non consumarlo – specialmente i bambini piccoli, le donne incinte, le persone immunocompromesse e gli anziani – e di riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Le persone che hanno avuto diarrea, dolore addominale o vomito dovrebbero consultare il loro medico il più presto possibile, citando l’uso del prodotto alimentare e il possibile collegamento con il batterio Escherichia coli.

In assenza di sintomi entro 10 giorni dal consumo dei prodotti in questione, non è necessario preoccuparsi e consultare un medico.

* Le raccomandazioni sono riportate sul sito dell’autorità francese

 

Che cos’è la sindrome emolitico-uremica?

Secondo quanto riportato dall’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, di cui si riporta un estratto, “La sindrome emolitico-uremica (SEU) è una malattia che si presenta con grave insufficienza renalepiastrine basse ed anemia severa, che di solito compaiono dopo qualche giorno di diarrea con muco e sangue nelle feci. Il paziente di solito si reca al Pronto Soccorso perché i genitori notano che il loro bimbo non fa la pipì e che è confuso. 

A COSA E’ DOVUTA

La causa di questa malattia è una reazione anomala all’infezione (la più frequente è la diarrea da Escherichia Coli) che determina emolisi, ossia distruzione di globuli rossi e consumo di piastrine, con la formazione di piccolissimi trombi (conglomerati di globuli rossi e piastrine) che danneggiano il rene e anche il cervello. Per questo il paziente non urina o urina molto poco, è confuso o sonnolento e i suoi esami mostrano riduzione marcata dei globuli rossi e delle piastrine e rialzo della creatinina, segno di insufficienza renale. Ci sono rare forma che non sono dovute all’infezione da E. Coli ma che hanno una base genetica, in questo caso non sempre il bambino ha la diarrea.

COME SI TRATTA

Il trattamento di questa malattia è di supporto, sostituendo i reni con una dialisi e stabilizzando il bambino finché il problema non si risolve spontaneamente. Se è presente diarrea o se vi sono altri segni di infezione viene intrapresa unaterapia antibiotica per trattare l’infezione e accelerare la guarigione. Nelle forme più gravi e nelle forme senza diarrea (su base genetica) si può utilizzare un farmaco che blocca il meccanismo che conduce all’emolisi.

QUALI COMPORTAMENTI METTONO MIO FIGLIO A RISCHIO DI SVILUPPARE UNA SEU?

Poiché questa grave malattia è scatenata molto frequentemente dalla diarrea da Escherichia Coli, un germe a trasmissione oro-fecale che pertanto si trasmette in condizioni di scarsa igiene, si consiglia di:

1) Non consumare alimenti potenzialmente contaminati, come per esempio acque non pulite (mai bere da un pozzo o da una fonte dove possono aver bevuto animali), latte “crudo” non pastorizzato o latticini preparati con questo tipo di latte, e carni crude o semicotte.

2) Lavarsi sempre bene le mani prima di portarle alla bocca, soprattutto dopo il contatto con terra, animali, gli alimenti freschi elencati sopra.[1]

 

______________________

[1] Estratto articolo “Sindrome emolitico-uremica” del 29/11/2016 pubblicato sul sito dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù cfr. http://www.ospedalebambinogesu.it/sindrome-emolitico-uremica#.XNBKdY4zZPY  – consultato in data 03/05/2019

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