Agenzia delle Entrate Riscossione: Cartelle di pagamento, quando, come e perché contestare

Agenzia delle Entrate Riscossione: Cartelle di pagamento, quando, come e perché contestare

Agenzia Entrate

Succede spesso, che il cittadino vede notificarsi una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione (il nuovo ente che ha sostituito Equitalia Servizi di Riscossione SpA) richiede il pagamento di somme entro 60 giorni, minacciando in caso contrario l’avvio di procedure cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutive (pignoramento di beni).

La cartella di pagamento può essere emessa per mancato o insufficiente pagamento di una sanzione amministrativa (nella maggioranza dei casi, si tratta di sanzioni per violazioni al Codice della Strada), oppure per il mancato o insufficiente pagamento di tasse e tributi: una volta scaduti i termini per il pagamento, infatti, l’Ente Creditore forma il “ruolo”, titolo esecutivo, per trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Quando il cittadino ritiene che la pretesa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è ingiusta (ad esempio perché ha già eseguito il pagamento, oppure perché il credito si è ormai estinto per prescrizione) ha a disposizione i rimedi giudiziali per chiedere che la cartella venga annullata dal giudice competente, che va individuato di volta in volta, in base alla natura del credito iscritto a ruolo.

Ma procediamo con ordine.

  1. SANZIONI AMMINISTRATIVE (MULTE)
  2. Cartella per multa non pagata nei termini e non contestata.

Il cittadino può proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della cartella.

Il temine è previsto a pena di inammissibilità del ricorso.

  1. Cartella per multa prescritta o già pagata integralmente nei termini (5 giorni dalla notifica del verbale in misura ridotta o per l’intero importo entro i 60 giorni)

In tal caso, il cittadino può proporre senza alcun termine di decadenza davanti al Giudice di Pace del luogo in cui risiede una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc.

Ricordiamo che il termine di prescrizione (cioè il periodo trascorso il quale, in assenza di atti c.d. interruttivi, il credito si estingue e non può più essere richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione) per le sanzioni amministrative è di cinque anni.

  1. Cartella di pagamento illegittima per vizi formali (es. difetto di motivazione)

In questa ipotesi, il termine per adire il Giudice si riduce a 20 giorni.

  1. TASSE, TRIBUTI, TASSE AUTOMOBILISTICHE

Nel caso in cui Agenzia delle Entrate Riscossione richiede somme a titolo di tasse e tributi (IVA, IRPEF, TARI, IMU …) e BOLLO AUTO, il rimedio esperibile è il ricorso presso la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della cartella. Il temine è previsto a pena di inammissibilità del ricorso.

Si può far valere l’illegittimità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti alla cartella stessa (ad es. avviso di accertamento), l’eventuale intervenuto pagamento, la prescrizione oltreché i vizi formali della cartella stessa (ad es. vizio di motivazione).

Quanto alla prescrizione, i termini sono previsti dalle singole leggi che istituiscono e disciplinano tasse e  tributi.

In generale, mentre per IVA, IRPEF, IMU la giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere applicabile il termine di dieci anni, per i tributi locali si applica il termine di cinque anni, mentre per la tassa automobilistica il termine di prescrizione è di tre anni.

Una volta proposto il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, questo produce anche gli effetti di un reclamo/mediazione, pertanto, può accadere che Agenzia delle Entrate Riscossione annulli d’ufficio integralmente o parzialmente la cartella di pagamento, senza che sia necessaria la sentenza dei Giudici Tributari.

3) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Nell’ipotesi in cui la cartella è emessa per omesso  o insufficiente pagamento dei contributi previdenziali, è necessario proporre ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per i seguenti motivi e nei seguenti termini:

  1. Cartella illegittima per vizi formali

I termini per ricorrere sono di 20 giorni, se si intendono far valere vizi formali o l’omessa notifica di atti presupposti all’atto impugnato.

  1. Cartella illegittima per intervenuta prescrizione

Alcun termine di decadenza è previsto se è trascorso il termine di prescrizione che, per i contributi previdenziali, è di cinque anni.

Si ricorda infine che mentre per proporre ricorso al Giudice di Pace, il cittadino può agire senza l’assistenza di un avvocato se la cartella non supera il valore di Euro 1.100,00 , davanti al Tribunale e alle Commissioni Tributarie Provinciali è sempre necessaria l’assistenza di un difensore.

Si consiglia, in ogni caso, di rivolgersi sempre ad un esperto per avere una consulenza specifica, approfondita e accurata e per trovare il rimedio più adatto a risolvere il caso.

di Giorgia Villani

 

Nuovi diritti digitali: viaggiare in Europa è sempre più facile

Nuovi diritti digitali: viaggiare in Europa è sempre più facile

Un mercato unico digitale sempre più favorevole e vantaggioso per i cittadini europei: dal 15 giugno 2017, data in cui l’Unione Europea ha abolito le tariffe di roaming su tutto il territorio dell’UE, i cittadini dell’Unione hanno potuto beneficiare di diritti digitali sempre più estesi e in grado di garantire la loro sicurezza.

“I cittadini europei stanno già iniziando a percepire i vantaggi del mercato unico digitale. Quest’estate sarà possibile portare in viaggio con sé i propri programmi TV ed eventi sportivi preferiti in qualsiasi destinazione dell’Unione Europea. Entro la fine dell’anno sarà anche possibile acquistare biglietti per festival o noleggiare auto online in tutta l’UE senza essere reindirizzati su un altro sito o incontrare blocchi geografici”

Oltre all’abolizione del roaming, dal mese di aprile i consumatori hanno la possibilità di accedere ai propri servizi online (es. Netflix, Spotify) su tutto il territorio europeo senza alcuna limitazione. La recente applicazione del GDPR, inoltre, ha permesso ai cittadini dell’UE di trasferire con sicurezza i propri dati tramite cloud e e-mail e di poter navigare e utilizzare i servizi informatici e social network avendo coscienza del possibile utilizzo delle loro informazioni personali.

Nei prossimi mesi i cittadini europei potranno beneficiare di diritti ancora più ampi per quanto riguarda il mondo del digitale: da settembre, ad esempio, sarà possibile utilizzare la propria carta di identità elettronica per accedere ad un sempre crescente numero di servizi pubblici sul territorio dell’UE; dal 3 dicembre sarà possibile per i consumatori acquistare dai portali di e-shop senza alcun tipo di discriminazione territoriale e senza correre il rischio di vedersi rifiutato l’acquisto a causa dell’utilizzo di una carta di credito estera.

Stiamo migliorando la vita quotidiana dei nostri cittadini, che si tratti della fine delle tariffe roaming o di un ambiente online sempre più sicuro.” – ha dichiarato Mariya Gabriel, Commissiario europeo per l’economia e le società digitali – “Completando tutte le nostre iniziative digitali porteremo dei cambiamenti ancora più favorevoli per cittadini e imprese”.

di Mattia Angelini

Richiamo per rischio microbiologico TERRE D’ITALIA – FORMAGGIO FONTINA D.O.P.

Richiamo per rischio microbiologico TERRE D’ITALIA – FORMAGGIO FONTINA D.O.P.

Richiamato il 26/07/2018 il FORMAGGIO FONTINA D.O.P. di TERRE D’ITALIA

Motivo del richiamo:

Rischio microbiologico per presenza di Escherichia coli STEC

PER EVENTUALI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE IL PRODUTTORE AL TEL 335 1357783

 

 

Avvertenze:

I consumatori che avessero acquistato il prodotto sono invitati a non consumarlo e a riportare le confezioni al presente punto vendita

 

Lotto di produzione: L171 Marchio del prodotto: TERRE D’ITALIA
Peso: Preimballato 250g circa (peso variabile) Sede dello stabilimento: Loc. La Croix-Noire – Rue Croix-Noire, 19 – 11020 Saint-Christophe (AO)
Scadenza: 19-08-2018 Nome del produttore: Cooperativa Produttori Latte e Fontina Soc. Coop. a r.l.
Nanotecnologie negli alimenti, le nuove linee guida UE

Nanotecnologie negli alimenti, le nuove linee guida UE

L’autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato le nuove linee guida sulla valutazione del rischio, per la salute umana e animale, delle applicazioni delle nanoscienze e delle nanotecnologie nella catena alimentare. Parliamo di alimenti, materiali che con gli alimenti vengono a contatto, additivi alimentari e per mangimi e pesticidi.

Cosa sono le nanotecnologie? Oggi gli scienziati riorganizzando gli atomi di un oggetto possono produrre nuovi nanomateriali. In campo alimentare questo si può tradurre nella creazione di prodotti più vantaggiosi e sicuri per la salute e l’alimentazione. Il nano-argento, ad esempio, ha proprietà antibatteriche che si possono utilizzare nei materiali a contatto con gli alimenti come i taglieri. Negli integratori alimentari i nano-trasportatori aumentano l’assorbimento delle sostanze nutrienti.

E ancora: i nano-sensori incorporati nelle confezioni ci permettono di monitorare la qualità e il periodo di conservazione dei cibi.
Inoltre possono anche rendere i cibi più gustosi e più sani. Dividere un grano di sale in nano-granelli, per esempio, consente di aumentarne la superficie: così il cibo avrà bisogno di molto meno sale rispetto a quello che usiamo di solito per essere gustoso come piace a noi.

Tuttavia sorge un problema: bisogna essere sicuri che le nanotecnologie negli alimenti non nuocciano alla salute, quindi i nanomateriali ingegnerizzati nei cibi vanno valutati in termini di sicurezza. E qui scende in campo l’EFSA appunto, per valutare l’impatto delle nanotecnologie alimentari sulla salute di uomini e animali e sull’ambiente.

Le nuove linee guida EFSA aggiornano le precedenti del 2011 alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici e degli studi scientifici degli ultimi anni. Si propongono appunto di aumentare la sicurezza degli utenti, dotando i valutatori del rischio di strumenti più adeguati per valutare la sicurezza di alimenti, additivi alimentari e per mangimi e pesticidi.

Ora inizia una fase sperimentale, a cui seguirà la pubblicazione della versione finale delle linee guida, che dovrebbe arrivare a fine 2019. “La pubblicazione di questa guida è molto tempestiva – afferma Reinhilde Schoonjans, scienziato dell’Efsa che si occupa di valutazione del rischio -, perché offre ai richiedenti gli strumenti di cui hanno bisogno per predisporre con completezza le proprie domande di autorizzazione in tema di nanotecnologie e dota i valutatori del rischio come l’Efsa di strumenti adeguati per valutarne la sicurezza”.

Richiamo per rischio fisico BAULE VOLANTE – FARINA DI COCCO BIOLOGICA

Richiamo per rischio fisico BAULE VOLANTE – FARINA DI COCCO BIOLOGICA

Richiamato il 23/07/2018 la FARINA DI COCCO BIOLOGICA di BAULE VOLANTE per rischio fisico

Motivo del richiamo:

POSSIBILE PRESENZA DI FRAMMENTI METALLICI

 

 

Avvertenze:

Si raccomanda ai consumatori di controllare il prodotto acquistato e le scorte in casa e se appartenenti al lotto richiamato, di non consumarlo e di riportarlo al proprio negoziante che provvederà a sostituirlo o rimborsarlo oltre che a chiarire eventuali dubbi.

 

Lotto di produzione: 05/10/19 Marchio del prodotto: BAULE VOLANTE
Peso: 375 grammi Sede dello stabilimento: Via Massimo D’Antona 5 – Rivalta di Torino (Italia)
Scadenza: 05/10/19 Nome del produttore: STELLA FOOD SRL
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