Conto corrente gratis, ora c’è l’obbligo: ecco a chi spetta

Conto corrente gratis, ora c’è l’obbligo: ecco a chi spetta

Conto corrente gratisConto corrente base garantito per tutti e gratuito per chi ha un reddito basso.

È quanto prevede un decreto attuativo del Ministero Economia e Finanze(Mef), che detta le regole sul cosiddetto“conto di base”introdotto dal decreto legislativo 37/2017 che ha stabilito l’obbligo per banche e Poste Italiane Spa di offrire ai propri clienti un conto di pagamento con caratteristiche di base e costi contenuti.

Il conto base prevede il solo pagamento del canone annualee ai clienti non potranno essere addebitate ulteriori spese, oneri o commissioni. Non è quantificato il canone annuo da corrispondere, ma deve essere “ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria”.

Economico in sostanza.

Nel pacchetto del conto base deve essere inclusa una serie di operazioni gratuite all’anno che il decreto del Mef ha stabilito minuziosamente: 6 prelievidi contanti allo sportello, prelievi illimitati dal proprio atm, 12 dagli atm di altre banche, 12 versamenti di contanti e assegni. E ancora, i bonifici: se ne possono ricevere 36 e fare 12 per pagamenti ricorrenti (quelli effettuati a cadenza regolare e sempre dello stesso importo, ad esempio l’affitto) più altri 6.

L’altra novità, la principale, è quella del conto di base completamente gratuitoed esente dall’imposta di bollo.

Ne hanno diritto i consumatori il cui ISEE sia inferiore a 11.600 euro e i pensionati con trattamenti pensionistici inferiori all’importo di 18mila euro l’anno.

Anche per i conti gratuiti devono essere garantite senza alcun pagamento tutte le operazioni sopra citate. Ogni operazione aggiuntiva è a pagamento.

 

Iva indebita sulla bolletta della Tari: MDC Lazio è pronta una valanga di ricorsi su Ama

Il Movimento Difesa del Cittadino Lazio esprime la sua soddisfazione per le due recenti sentenze, rispettivamente del giudice di pace di Tivoli e di quello di Roma, che hanno accolto le richieste di rimborso presentate nel febbraio del 2015 da alcuni cittadini nei confronti di AMA.

Il gestore dei rifiuti, infatti, fino al 2009 aveva applicato sulla Ta.Ri l’IVA del 10%. Nel 2009 però una sentenza della Corte Costituzionale aveva stabilito che, avendo la Ta.Ri. già natura tributaria, non era possibile applicare anche l’IVA, a pena di duplicazione di imposizione fiscale. Di fronte alle conseguenti richieste di rimborso da parte dei cittadini, AMA aveva sostenuto che, essendo essa stessa un semplice tramite tra cittadino e Stato destinatario finale dell’Iva, non fosse competente per queste istanze. I cittadini, assistiti da alcune associazioni dei consumatori, tra cui il Movimento Difesa del Cittadino Lazio, decisero di fare causa. Alcune di queste furono rigettate dai giudici che avevano accolto l’eccezione, avanzata da AMA, sul fatto che la giurisdizione fosse delle Commissioni Tributarie e non del giudice ordinario.

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