A cura di Codacons Lazio

Con l’approvazione del Decreto Aiuti bis, convertito nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022, il Governo ha previsto la sospensione, fino al 30 aprile 2023, delle modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas. La norma, che cerca di mettere un freno ai continui rialzi dei prezzi, all’art. 3 stabilisce che: “Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.” Le società di fornitura di energia elettrica e gas, ormai da tempo, stanno cercando di scaricare i maggiori costi di energia e gas su famiglie e imprese. La cosa che ci allarma è che questo avvenga nonostante lo stesso stop alle modifiche unilaterali sia stato stabilito con il decreto Aiuti bis.
Ma in cosa consistono le modifiche unilaterali di contratto?
Le società di fornitura di energia elettrica e gas, ma non solo, prima decreto aiuti bis, potevano decidere di modificare le condizioni di contratto, bastava comunicare tale modifica al consumatore, anche attraverso un semplice SMS. Molte aziende, infatti, si dimostrano riluttanti e non permettono al consumatore di recedere dal contratto con le scuse più fantasiose. La più ricorrente è quella in cui sostengono di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal cliente riguardo la volontà di recedere dal contratto. Il decreto aiuti bis ha sospeso questa possibilità. Ciò nonostante sono molte le società che ad oggi inviano ai consumatori, anche mezzo
raccomandata, la comunicazione di tali modifiche. I consumatori che hanno ricevuto dal proprio fornitore tale comunicazione dovranno diffidare lo stesso ad applicare le tariffe indicate nel proprio contratto, è inoltre consigliabile, per coloro che non hanno ricevuto questa comunicazione, non rispondere a proposte commerciali che propongono tali modifiche, se non si è certi di volerle accettare.
Dopo aver inviato al proprio gestore la diffida, nel caso in cui la società, vincolata dal Decreto Aiutibis, può  decidere di rifiutare di erogare luce e gas in perdita alle vecchie condizioni contrattuali, comunicando l’interruzione del contratto. In questo caso ovviamente le utenze non vengono interrotte, ma semplicemente il consumatore finisce in quello che viene definito Servizio di Ultima Istanza in caso di fornitura gas, o in regime di Maggior Tutela nel caso dell’energia elettrica. Il servizio di ultima istanza è un regime contrattuale pensato dall’Autorità’ di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, per far confluire i clienti delle società che possano trovarsi in fallimento o, comunque, impossibilitate a proseguire la fornitura al cliente finale.
In questo caso, la società di vendita del mercato libero che non può apportare modifiche economiche, può sempre decidere di interrompere la fornitura, mandando il cliente, direttamente dal mese successivo, in Ultima Istanza per la fornitura gas e in Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica. Mentre con la modifica unilaterale del contratto ci sono comunque 60 giorni di preavviso per applicare le nuove condizioni tariffarie e, dunque, ancora 60 giorni di fornitura ai vecchi prezzi, con la cessazione del contratto non c’è alcun preavviso e, al termine del mese solare della comunicazione, il cliente viene trasferito alle società che erogano il servizio di ultima istanza.
Le condizioni tariffarie del regime di Ultima Istanza sono, per i primi 6 mesi di permanenza in tale regime, uguali alle condizioni del servizio di Maggior Tutela. Trascorso tale periodo, proprio per scoraggiare i clienti a permanere in questo regime, si applica un sovraprezzo alle condizioni di tutela, in modo da rendere svantaggiosa per il consumatore la permanenza in Ultima istanza e spingerlo a sottoscrivere un nuovo contratto con un fornitore del Mercato libero. Il Decreto Aiuti bis contiene anche alcune misure per ridurre il cosiddetto “Caro Energia”. In deroga a quanto previsto dal Testo Unico IVA (Dpr 633/72), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all’aliquota
IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Tali disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.
Inoltre, al fine di contenere per il quarto trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità’ di regolazione per energia, reti e ambiente, ARERA, mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
L’articolo 3, invece prevede che fino al 30 aprile 2023 e’ sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché’ sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Infine si prevede che fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalita’ prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore della legge) salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
L’articolo 4, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

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